Art. 2
Statuto

Art. 2

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In vigore dal 2 ago 1966
L'Ente nazionale, ai fini di generale interesse, provvede alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di equilibrato sviluppo economico del Paese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-2