Statuto
Art. 2
2 / 22In vigore dal 2 ago 1966
L'Ente nazionale, ai fini di generale interesse, provvede alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di equilibrato sviluppo economico del Paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-2