Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 2 ago 1966
Nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i dirigenti di zona compiono gli atti d'interesse dell'Ente secondo i poteri loro conferiti con apposita procura dai direttori di compartimento; essi sono autorizzati a firmare con firma unica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-16