Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 2 ago 1966
I direttori di compartimento, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, dirigono i servizi e gli uffici ed esercitano i poteri rappresentativi dell'Ente, rispondendone al direttore generale. In particolare: a) firmano la corrispondenza e gli atti dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione; b) eseguono le disposizioni della Direzione generale compiendo le operazioni e gli atti relativi; c) dirigono e gestiscono gli impianti, stabilimenti ed opifici dell'Ente e gli altri che siano loro affidati in esercizio, provvedendo altresì alla loro manutenzione; provvedono inoltre, in conformità delle disposizioni della Direzione generale, alle opere e agli adempimenti relativi alle nuove costruzioni; d) stipulano i contratti di utenze di energia elettrica per qualsiasi uso con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; e) stipulano altresì convenzioni per imposizioni di servitù di elettrodotto ed acquedotto ed altre servitù attive; f) provvedono agli appalti relativi alla esecuzione di opere civili ed industriali, nonché agli acquisti di macchinari, attrezzi e materiali nei limiti della esecuzione dei programmi dell'Ente, regolarmente approvati, e fino alla concorrenza dell'importo fissato dal Consiglio di amministrazione; g) stipulano gli altri contratti per i quali siano stati delegati dal Consiglio di amministrazione o dal presidente, secondo le modalità all'uopo stabilite; h) svolgono e definiscono con pubbliche amministrazioni, banche e privati gli affari concernenti le attività dell'Ente nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio di amministrazione; i) sovraintendono al personale dipendente, adottando nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza, secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio di amministrazione, Hanno inoltre la facoltà di assumere impiegati ed operai di base ad autorizzazione del presidente e di risolvere i rapporti individuali di lavoro, provvedendo alla liquidazione delle relative indennità; l) hanno la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'Ente in relazione agli affari di loro competenza e nell'ambito della circoscrizione territoriale in cui operano; m) esercitano ogni altra facoltà e potere loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione; n) conferiscono ai dirigenti di zona procure speciali per il compimento degli atti inerenti al servizio delle zone di rispettiva competenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-14