Statuto
Art. 12
12 / 22In vigore dal 11 ott 1984
Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera soggetta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Egli propone al consiglio di amministrazione la nomina dei vice direttori generali ed il conferimento delle relative deleghe. Le determinazioni del direttore generale concernenti le deleghe di funzioni con carattere di continuità debbono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le funzioni che comportano, per loro natura, l'intervento diretto del direttore generale. Il vice direttore generale più anziano di età sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento di questi. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle Riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle disposizioni del presidente.
Presenta annualmente al Consiglio la propria relazione sullo esercizio e predispone lo schema dei bilanci.
Il direttore generale:
a) è preposto alle Direzioni centrali e compartimentali e agli altri uffici dell'Ente, di cui dirige, coordina e controlla l'attività, e ne risponde al Consiglio di amministrazione e al presidente;
b) è gerarchicamente preposto e sovraintende a tutto il personale dell'Ente; dà corso alle assunzioni, ai licenziamenti e a tutti gli altri provvedimenti di competenza del presidente, riguardanti il personale non direttivo;
c) compie gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente ed esercita ogni altro potere ad esso conferito dal Consiglio di amministrazione medesimo;
d) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione e quelli rientranti nella propria competenza; svolge e definisce con pubbliche Amministrazioni, banche e privati, gli affari concernenti la gestione dell'Ente secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione;
e) rappresenta l'Ente per delega del Consiglio di amministrazione o del presidente nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché nelle controversie per l'applicazione dei contratti stessi e nelle relative conciliazioni;
f) consente cancellazioni, riduzioni e posterogazioni di ipoteche accese a nome dell'Ente e cancellazioni totali o parziali di trascrizioni in favore dello stesso sempre che abbiano a fronte il completo corrispettivo;
g) dispone l'acquisto e la vendita di energia elettrica, sia in Italia che all'estero, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente;
h) conferisce a dirigenti e impiegati dell'Ente o a terzi procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'interesse dell'Ente;
i) LETTERA S0PPRESSA DAL D.P.R. 14 AGOSTO 1984, N. 605
i) provvede ad emettere secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente le disposizioni relative al coordinamento delle attività elettriche degli enti ed imprese diversi dall'Enel, nonché a formulare le richieste di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel agli stessi enti ed imprese, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-12