Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 2 ago 1966
L'organizzazione centrale dell'Ente si articola: 1) nella Direzione generale e dipendenti Direzioni centrali; 2) nei Servizi ed uffici costituiti con compiti speciali. L'organizzazione territoriale si articola in compartimenti, distretti, esercizi distrettuali e zone.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-11