Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 2 ago 1966
Il Collegio dei revisori, ai fini dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, esercita il controllo sulla regolarità degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio dei revisori attesta la veridicità del bilancio consuntivo e la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni alle finalità delle emissioni stesse. Esso riferisce sull'azione di controllo al Ministro per l'industria ed il commercio e al Ministro per il tesoro. Il Collegio esercita le sue funzioni anche durante i periodi di amministrazione straordinaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-21;1720#art-s-10