Art. 1
Statuto

Art. 1

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In vigore dal 2 ago 1966
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), istituito con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1962, n. 316, è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha per scopo di esercitare nel territorio nazionale con criteri di economicità l'attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilita dai numeri 5), 6) e 8) dell' della legge istitutiva. Esso ha sede in Roma; è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono applicabili all'Ente nazionale, per il controllo della Corte dei conti, le disposizioni di cui all', ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
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