Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 19 luglio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1578, approvata dal Ministero dell'interno il 30 giugno 1965, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 35 di esecuzione della zona compresa fra la via Prenestina, il viale di Circonvallazione, via Casilina e via Tor dè Schiavi, approvato con regio decreto 19 settembre 1935 e decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini prescritti, una opposizione firma Bocchini Luigi;
Ritenuto che alla predetta opposizione il Comune di Roma ha controdedotto con la nota n. 38254 del 19 luglio 1965;
Ritenuto che la variante proposta è stata redatta allo scopo: a) di fornire il quartiere Prenestino-Centocelle di un'attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo;
b) di dare un definitivo assetto urbanistico alla zona compresa tra il viale della Primavera, la via Casilina e la via Valmontone;
Considerato che il progetto adottato dal Comune di Roma appare, in linea di massima, ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione; che, in particolare, si ritiene ammissibile che in ordine alle esigenze scolastiche della zona interessata dalla variante di che trattasi, il Comune di Roma abbia provveduto a reperire aree urbanisticamente idonee ad accogliere insediamenti scolastici, in rapporto alla struttura, al carattere ed alla densità residenziale del quartiere interessato;
che, tuttavia, al fine di garantire una coordinata esecuzione degli edifici scolastici previsti nelle aree di cui sopra si ritiene opportuno prescrivere che in sede di progettazione esecutiva degli edifici stessi, il Comune di Roma concordi con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione, i tipi, e la consistenza di ogni complesso scolastico determinando le relative aree di competenza; ciò entro i limiti di destinazione delle aree stesse;
Considerato che appare inoltre ammissibile che il Comune di Roma, allo scopo di dare un definitivo assetto alla zona compresa tra viale della Primavera, la via Casilina e la via Valmontone abbia provveduto a variare la destinazione edilizia a "casette a schiera", prevista per la zona stessa, con una sistemazione più rispondente ai moderni criteri di utilizzazione delle aree;
che, del pari accettabile appare il criterio con il quale, nell'ambito della predetta zona sono state disposte le tre aree destinate alla edificazione di tipo residenziale con "caratteristiche speciali";
che dette caratteristiche speciali risultano fissate, come disposizione planivolumetriche e come altezza, nella planimetria in scala 1: 1000 costituente l'"allegato" alla variante, di che trattasi;
Considerato che la opposizione Bocchini Luigi va accolta in conformità alle controdeduzioni comunali, stralciando dall'approvazione della presente variante la area di proprietà dell'opponente;
Visto il voto n. 808 emesso in data 26 ottobre 1963 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1965, numero 16170 R 2372, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che, appare congruo assegno, a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici
Decreta:
Accolta l'opposizione Bocchini Luigi è approvata con lo stralcio di cui alle premesse la variante "ter" al piano particolareggiato n. 35 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra la via Prenestina, il viale di Circonvallazione, via Casilina e via Tor dè Schiavi.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonché in una planimetria in scala 1: 1000 costituente l'allegato.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 42. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1638#art-1