Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 23 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito, nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 313;
Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1008, approvata dal Ministero dell'interno l'11 dicembre 1964, l'approvazione della variante "sesta" al piano particolareggiato n. 14, di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la ferrovia, via Tuscolana, via Cave e via Appia Nuova, approvato con regio decreto 28 luglio 1932;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentante opposizioni;
Ritenuto che la variante è stata dal comune di Roma predisposta al fine di dotare il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo, tenuto conto delle necessità didattiche connesse con i nuovi programmi di istruzione pubblica;
Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, e quindi, meritevole di approvazione;
che, in particolare, appare ammissibile che il comune di Roma abbia provveduto a reperire la nuova area scolastica in una zona del quartiere ancora libera da costruzioni, variandone la relativa previsione di piano regolatore ben curando che la posizione dell'area stessa fosse in armonia con la struttura urbanistica della zona;
Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 698/Div. 1° del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano l'idoneità ai fini scolastici dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;
che a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione;
Visto il parere n. 791 emesso in data 17 febbraio 1963 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il parere emesso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1965, numero 16170 R. 2318, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;
Considerato che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante "sesta" al piano particolareggiato n. 14 di esecuzione dell'piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la ferrovia, via Tuscolana, via delle Cave e via Appia Nuova.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 52. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1590#art-1