Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Vista la domanda in data 25 febbraio 1965 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1576, approvata dal Ministero dell'interno il 26 gennaio 1965, l'approvazione della variante "ter" al piano particolareggiato n. 134 di esecuzione della zona compresa tra via Latina, via Cesare Baronio, la circonvallazione Ostiense e via Siria, approvato con decreto presidenziale 27 marzo 1952;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;
Ritenuto che la variante proposta intende fornire il quartiere Appio-Latino di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i fabbisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;
Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile in quanto propone per il nuovo insediamento scolastico un'area urbanisticamente valida rispetto alla struttura e al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;
Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione nella nota del 14 maggio 1965, prot. n. 496, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano la idoneità scolastica dell'area prescelta, quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva dei due edifici scolastici previsti;
che a tal fine appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare sull'area in questione;
Considerato che, sotto il profilo dell'inserimento ambientale ed edilizio del complesso scolastico nella zona di che trattasi, è necessario che in fase progettuale e di attuazione, gli edifici scolastici vengono ubicati in maniera da non impegnare le parti dell'area prescelta direttamente prospicienti il comprensorio di interesse archeologico e paesistico della Caffarella;
che le altezze dei fabbricati dovranno essere contenute nel limite massimo di due piani fuori terra;
che a tal fine il relativo progetto dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai monumenti;
Visto il voto n. 797 emesso in data 11 giugno 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2371, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante al piano particolareggiato di che trattasi;
Ritenuto che appare congruo assegnare:
a) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;
b) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque a far capo dalla data medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante "ter" al piano particolareggiato n. 134 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa fra via Latina, via Cesare Baronio, la circonvallazione Ostiense e via Siria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952.
Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000; in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.
Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.
I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 48. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1578#art-1