Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 4 gen 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dal 1 gennaio 1966; tuttavia non si applica alle merci che sono reimportate a scarico di bollette di temporanea esportazione emesse anteriormente al 1 gennaio 1966. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI- AGGRADI - LAMI STAR- NUTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 41. - VILLA
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