Art. 6
6 / 6In vigore dal 4 gen 1966
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia dal 1 gennaio 1966; tuttavia non si applica alle merci che sono reimportate a scarico di bollette di temporanea esportazione emesse anteriormente al 1 gennaio 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI- AGGRADI - LAMI STAR- NUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 41. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1430#art-6