Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 gen 1966
È istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Idraulica agraria con applicazioni di disegno in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di agraria dell'Università di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1420#art-2