Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 gen 1966
Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 1 è sostituita dalla seguente: 1. - Corrispondenze: indennità per raccomandate smarrite: l'indennità dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414#art-7