Art. 1
1 / 6In vigore dal 14 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500;
Visto l'art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 10 luglio 1941, n. 1198;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 209;
Vista la legge 28 luglio 1950, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, sulle norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Ritenuta la necessità di aggiornare, in applicazione alla precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre Amministrazioni o di terzi, nonché le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per la prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti e operai, rispettivamente stabilite in L. 12.000 per il personale superiore ed in L. 7000 giornaliere per gli agenti e operai.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1413#art-1