Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 17 luglio e 29 novembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1409#art-1