Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 10 feb 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1965 SARAGAT FANFANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 115. - VILLA
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