Art. 24
Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 24

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In vigore dal 7 lug 1966
Il Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia può per gravi motivi dallo stesso rilevati od a richiesta della metà più uno dei soci effettivi sciogliere gli organi degli Aero Clubs e nominare un commissario straordinario il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi e resta in carica 6 mesi per provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. Tale termine può essere prorogato dal presidente dell'Aero Club d'Italia, in caso di necessità, fino ad un anno. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile: JERVOLINO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-24