Art. 22
Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 22

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In vigore dal 7 lug 1966
Ogni anno entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club sottopone all'Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attività sportiva per il suo coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale. Il presidente dell'Aero Club propone all'Aero Club d'Italia per la nomina i commissari sportivi i quali durano in carica un anno e possono essere confermati. Lo scioglimento dell'Aero Club può essere deliberato dai quattro quinti dei soci effettivi. In caso di scioglimento l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indica la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente. I revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-22