Art. 16
Statuto tipo degli Aero Clubs locali

Art. 16

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In vigore dal 7 lug 1966
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente. Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-std-16