Art. 7
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo II

Art. 7

7 / 72
In vigore dal 7 lug 1966
In ogni Provincia non può essere istituito più di un Aero Club. Nell'ambito provinciale possono essere istituite sezioni dipendenti dall'Aero Club provinciale. È in facoltà del Consiglio federale di riconoscere nell'ambito della stessa provincia Aero Clubs anche in località che abbiano particolari attitudini per promuovere sempre maggiore sviluppo al turismo ed allo sport aereo. Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contenga disposizioni contrastanti con lo statuto tipo di cui all'allegato A ed alle eventuali successive modifiche; 2) avere almeno 100 soci effettivi tra i quali almeno 25 soci aviatori; 3) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica; avere la sede in una località nella quale esista un aeroporto (o idroscalo) ovvero, qualora l'ente costituendo disponga di elicotteri, almeno un eliporto. Il riconoscimento da parte del Consiglio federale, ad Aero Club deve essere preceduto da un periodo sperimentale da fissarsi dal Consiglio stesso, della durata da sei mesi ad un anno e con decorrenza dalla richiesta relativa. Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta, è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-7