Art. 50
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo X

Art. 50

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In vigore dal 7 lug 1966
La realizzazione delle scuole regionali di pilotaggio e di addestramento al volo di cui al punto 3 dell', ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prenderà con i vari Aero Clubs compresi nella Regione. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile: JERVOLINO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-50