Art. 37
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaTitolo VI

Art. 37

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In vigore dal 7 lug 1966
Le Commissioni permanenti di specialità sono formate ciascuna da cinque componenti eletti dai rappresentanti di specialità fra i soci di Aero Club secondo le norme dell'. I membri delle Commissioni di specialità devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva Commissione. Tutte le Commissioni durano in carica quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-37