Art. 30
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo VII

Art. 30

29 / 72
In vigore dal 7 lug 1966
Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile è esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di 5 membri effettivi e 2 supplenti che durano in carica 4 anni. I revisori sono nominati: uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente, dal Ministero del tesoro; tre effettivi di cui uno dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile; uno dal Ministero della difesa ed uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo; ed eletti fino effettivo ed uno supplente dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia. Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-30