Art. 26
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 7 lug 1966
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende alla sua attività ed è responsabile nei confronti delle autorità tutorie e dell'Assemblea federale del funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente. Il presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al vicepresidente o al segretario generale e può far eseguire da funzionari dell'Aero Club d'Italia ispezioni presso gli Enti federati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-26