Art. 22
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 22

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In vigore dal 7 lug 1966
Il Consiglio federale è composto: 1) dal Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e aviazione civile (Ispettorato generale aviazione civile); da un rappresentante del Ministero della difesa aeronautica; da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero delle finanze; nominati dai rispettivi Ministeri; 3) da un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano designato dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano; 4) da cinque consiglieri federali eletti dall'Assemblea; 5) da quattro consiglieri federali eletti, con votazione a scheda segreta rispettivamente dall'Assemblea dei rappresentanti delle specialità del: volo a motore e turismo; volo a vela; paracadutismo sportivo; aeromodellismo; secondo le norme previste dall'; 6) dal presidente del Registro aeronautico italiano;. 7) dal presidente della Commissione sportiva centrale eletto secondo le norme previste dall'. Il Consiglio federale elegge un vicepresidente all'Aero Club d'Italia tra i cinque consiglieri di cui al n. 4 del comma precedente. Il presidente dell'Aero Club d'Italia può invitare a partecipare alla riunione, senza diritto a voto, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare. Il Consiglio federale dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere rieletti. Verificandosi vacanze fra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo le competenti autorità provvedono rispettivamente a nuove nomine. Verificandosi vacanze fra i consiglieri di cui ai numeri 4) e 5) subentrano coloro che all'atto della elezione hanno riportato maggiori suffragi in ordine di graduatoria. I membri subentranti per sopperire alle vacanze di cui ai commi precedenti rimangono in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio federale e la convocazione, non ultra e 60 giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Assiste alla riunione il segretario generale che cura la redazione e la tenuta dei verbali.
Storico versioni

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