Art. 14
Statuto dell'Aero Club d'ItaliaCapo III

Art. 14

17 / 72
In vigore dal 7 lug 1966
La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dello ente, per recesso, per revoca. La revoca è deliberata dal Consiglio federale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1715#art-sda-14