Art. 2
2 / 2In vigore dal 22 gen 1966
Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Serina e il ricostituito comune di Cornalba, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Serina.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Serina, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cornalba, sarà mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 1965
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 36. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1445#art-2