Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 11 mar 1966
Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria e riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-5