Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 mar 1966
I posti disponibili nelle qualifiche iniziali del ruoli stabiliti dalle annesse tabelle III e V sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente in possesso, rispettivamente, della laurea in ingegneria e del diploma di geometra, nonché degli altri requisiti generali previsti per l'accesso allo impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età. I concorsi riservati consistono In un colloquio vertente sulle materie professionali, con specifico riferimento ai problemi dei piani di Irrigazione, di bonifica, di miglioramento fondiario, nel limiti delle rispettive competenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1653#art-3