Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 5 nov 1999
I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso. I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalità delle attività e della loro incidenza sull'ambiente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1627#art-2