Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 feb 1966
Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 novembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 36. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1532#art-3