Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 feb 1966
I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all', lettera c) del decreto del Presidente della, Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.
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