Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 feb 1966
La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1531#art-2