Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 29 mar 1966
Il presidente, sentito il Comitato, può richiedere per particolari questioni il parere di esperti che non fanno parte del Comitato, può autorizzare visite e sopraluoghi, nonché consentire l'audizione degli interessati assistiti o meno da propri consulenti tecnici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1675#art-9