Art. 3
3 / 3In vigore dal 30 gen 1966
Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1966.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBo
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1485#art-3