Capo II
Art. 9
Abrogato9 / 16Attribuzioni
In vigore dal 10 giu 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 25 OTTOBRE 1999, N. 566, COME MODIFICATO DALLA ERRATA CORRIGE (IN G.U. 10/06/2000, N. 134)
Note all'articolo
- IL D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che, l' abrogazione del presente D.P.R. ha effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. n. 556.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-18;1477#art-9