Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 feb 1966
Nelle scuole di cui al precedente , gli esami di ammissione, promozione, idoneità, maturità ed abilitazione si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, quanto alla materia "lingua e lettere slovene" dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato C). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 25. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1635#art-3