Art. 3
3 / 3In vigore dal 27 feb 1966
Nelle scuole di cui al precedente , gli esami di ammissione, promozione, idoneità, maturità ed abilitazione si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, quanto alla materia "lingua e lettere slovene" dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 25. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1635#art-3