Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 feb 1966
Nelle scuole di cui al precedente articolo, i programmi di insegnamento relativi alla materia "lingua e lettere slovene" sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all'. A). Per le restanti materie valgono i programmi vigenti nelle altre scuole del territorio nazionale: limitatamente ai programmi relativi alla storia, alla geografia e alla storia dell'arte sono stabilite integrazioni secondo il testo allegato al presente decreto (all'. B).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-30;1635#art-2