Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 mar 1966
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-29;1679#art-4