Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . È istituito in Linz (Austria) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di la categoria in Vienna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1311#art-1