Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 141 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 19, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che il secondo, terzo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario e diritto canonico, se non abbia superato l'esame di Istituzioni di diritto privato; non potrà sostenere gli esami di Storia del diritto italiano, Diritto romano, Papirologia giuridica, Esegesi delle fonti del diritto romano ed Esegesi delle fonti del diritto italiano, se non abbia superato gli esami di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto romano; non potrà sostenere gli esami di Diritto ecclesiastico, Diritto del lavoro, Diritto amministrativo e Diritto internazionale se non abbia superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e di diritto costituzionale; non potrà sostenere l'esame di Scienza delle finanze e di diritto finanziario se non abbia superato l'esame di Economia politica; nè potrà sostenere l'esame di Diritto industriale e di Diritto della navigazione se non abbia superato l'esame di Istituzioni di diritto privato". Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti: Storia economica; Diritto tributario; Diritto delle Comunità europee; Diritto pubblico romano; Storia della Chiesa; Diritto privato comparato. Art. 71 All'elenco degni insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Urologia; Clinica chirurgica pediatrica; Neurochirurgia; Audiologia; Chemioterapia; Gerontologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 39. - VILLA
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