Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 dic 1965
I rimanenti due posti di professore universitario di ruolo saranno assegnati con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-22;1251#art-2