Art. 1
1 / 1In vigore dal 15 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 2222 del 7 agosto 1965, con la quale il medico provinciale di Ravenna richiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine e Ravenna di quella Provincia rispettivamente stabilite con regio decreto 1 dicembre 1907, n. 857, per Alfonsine, e regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, modificato successivamente con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, per Ravenna;
Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanità di Ravenna nella seduta del 16 giugno 1965;
Visti i sopracitati regi decreti 1 dicembre 1907, numero 857, 6 settembre 1902, n. 413 e 31 marzo 1912, n. 328;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine, contenuta nel regio decreto 1 dicembre 1907, n. 857, e Ravenna, contenuta nel regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, successivamente modificata con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, della provincia di Ravenna, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1965
SARAGAT MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 81. - VILLA
Storico versioni
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