Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1912, n. 1391, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti obbligatori del 2° biennio propedeutico del corso di laurea in ingegneria mineraria l'insegnamento di "Disegno meccanico" è soppresso e sostituito con quello di "Mineralogia". Agli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà del predetto corso di laurea gli insegnamenti di "Tecnica della perforazione e sondaggi" e di "Mineralogia e litologia", sono soppressi e sostituiti da quello di "Tecnologie minerarie". Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo I (indirizzo esercizio miniere) 27) Economia e legislazione mineraria; 28) Tecnologie metallurgiche; 29) Tecnica delle costruzioni; Gruppo II (indirizzo idrocarburi): 27) Tecnica della perforazione petrolifera; 28) Tecnica dei giacimenti di idrocarburi; 29) Produzione degli idrocarburi; Gruppo III (indirizzo prospezione) 27) Petrografia 28) Analisi dei minerali 29) Prospezione geomineraria. Art. 9. - I gruppi di materie a scelta dello studente del corso di laurea in ingegneria nucleare sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo I: 28) Trasmissione del calore; 29) Tecnologie nucleari; Gruppo II: 28) Misure nucleari: 29) Reattori nucleari; Gruppo III: 28) Economia e tecnica aziendale; 29) Tecnica delle costruzioni; Gruppo IV: 28) Impianti chimici; 29) Misure chimiche e regolazioni. L'art. 43, relativo al corso di perfezionamento in ingegneria mineraria è soppresso e sostituito con quello di: "Corso di perfezionamento in scienze e tecnologie geominerarie". Corso di perfezionamento in Scienze e tecnologie geominerarie Art. 43. - Il corso di perfezionamento in Scienze e tecnologie geominerarie ha la durata di un anno accademico. Esso si basa sulla conoscenza degli insegnamenti generali del corso di laurea in ingegneria mineraria e comprende i seguenti insegnamenti specifici: Complementi di geologia e giacimenti minerari; Meccanica delle rocce; Tecnologie speciali minerarie; Organizzazione e coltivazione delle miniere; Problemi di esercizio degli impianti minerari; Tecnica della preparazione dei minerali; integrati da insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sulla prospezione geofisica, sulla prospezione geochimica, sull'economia e legislazione mineraria, sulle tecnologie metallurgiche, nonché su altri argomenti speciali, secondo quanto sarà ogni anno fissato dal Consiglio della Facoltà d'ingegneria ed indicato nell'apposito manifesto del corso. Al corso possono essere iscritti: a) i laureati in una Facoltà di ingegneria in Italia; b) i laureati in Scienze geologiche; c) gli stranieri, provvisti di titolo conseguito presso Scuole estere ritenuto sufficiente dal Consiglio di Facoltà. In relazione ad eventuali deficienze riscontrate nella precedente carriera scolastica di singoli iscritti, il direttore del corso può stabilire per essi l'obbligo di seguire anche insegnamenti compresi nel piano degli stadi del corso di laurea in ingegneria mineraria o di superarne preventivamente alcuni esami. Corrispondentemente, per i laureati in ingegneria mineraria, il direttore può, caso per caso, stabilire invece l'esonero dalla frequenza di particolari insegnamenti del corso di perfezionamento che rientrino nell'ambito delle discipline da essi già seguite durante il corso di laurea. Le disposizioni di cui all'art. 50 sono abrogate e sostituite con quelle concernenti l'istituzione del corso di perfezionamento in Coltivazioni degli idrocarburi. Corso di perfezionamento in Coltivazione degli idrocarburi Art. 50. - Il corso di perfezionamento in Coltivazione degli idrocarburi ha la durata di un anno accademico. Esso comprende i seguenti insegnamenti: Geologia dei giacimenti di idrocarburi; Tecnologia della perforazione; Meccanica dei fluidi nei mezzi porosi; Principi di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; Estrazione e trasporto degli idrocarburi, integrati da, insegnamenti monografici e da cicli di conferenze sullo studio fisico delle rocce e dei fluidi di giacimento, sulla prospezione geofisica dei giacimenti di idrocarburi, si controlli e rilevamenti per la produzione degli idrocarburi, sull'immagazzinamento sotterraneo, sulla economia e legislazione della coltivazione degli idrocarburi, nonché su altri argomenti speciali, secondo quanto sarà ogni anno fissato dal Consiglio della Facoltà d'ingegneria ed indicato nella apposito manifesto del corso. Al corso possono essere iscritti: a) i laureati in una Facoltà di ingegneria in Italia; b) i laureati in scienze geologiche; c) gli stranieri, provvisti di titolo conseguito presso Scuole estere ritenuto sufficiente dal Consiglio di facoltà. In relazione ad eventuali deficienze riscontrate nella precedente carriera scolastica di singoli iscritti, il direttore del corso può stabilire per essi l'obbligo di seguire anche insegnamenti compresi nel piano degli stadi del corso di laurea in ingegneria mineraria o di superarne preventivamente alcuni esami. Corrispondentemente, per i laureati in ingegneria mineraria, il direttore può, caso per caso, stabilire invece l'esonero dalla frequenza di particolari insegnamenti del corso di perfezionamento che rientrino nell'ambito delle discipline da essi già seguite durante il corso di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 69. - VILLA
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