Art. 1
1 / 2In vigore dal 5 dic 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47, 51 e 5.4 della legge 31 luglio 11951, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 119, primo e secondo comma del decreto presidenziale n. 237 del 14 febbraio 1964 sulla leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi ed apparecchiature;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
.
È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1966 contingenti per complessivi n. 2300 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diversa categorie e, specialità del C.E.M.M.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-08;1265#art-1