Art. 2
2 / 23In vigore dal 8 ott 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni;
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: aggiustatore meccanico (triennale);
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricista b. t. (triennale);
3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: analista chimico (triennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1736#art-2