Art. 7

Art. 7

7 / 23
In vigore dal 4 ott 1966
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1727#art-7