Art. 2
2 / 3In vigore dal 9 nov 1965
Le norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, con le modifiche e integrazioni di cui al presente decreto, sono estese agli insegnanti e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico-pratiche che hanno titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dall'art. 20 della, legge 28 luglio 1961, n. 831 in virtù delle graduatorie formate, per l'applicazione del citato articolo, ai sensi del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 1 aprile 1963. Le insegnanti che saranno collocate nei ruoli speciali transitori per posti di economia domestica nelle preesistenti scuole medie saranno assegnate alla scuola media per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili.
Parimenti dette norme sono estese agli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'art. 21 della, legge 28 luglio 1961, n. 831 e agli insegnanti tecnico-pratici e alle insegnanti tecnico pratiche nonché agli insegnanti di arte applicata aventi titolo all'assunzione in ruolo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della citata legge n. 831, in base alle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22, ultimo comma, modificati dall'articolo unico della legge 27 ottobre 1964, n. 1105.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-30;1193#art-2