Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto del 13 aprile 1962, n. 770, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela; Viste le deliberazioni dell'11 settembre 1964 e del 22 dicembre 1964 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela relative a modifiche statutarie; Viste le note del Ministero dell'industria e commercio n. 127028 del 17 novembre 1964 e n. 125658 del 24 marzo 1965, concernente l'approvazione delle suindicate deliberazioni da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo; Visto l'art. 13, lettera f), del predetto statuto; Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555; Vista la deliberazione del 22 aprile 1965 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 5, 7 e 8 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela nei termini indicati dalle deliberazioni dell'11 settembre 1964 e del 22 dicembre 1964 del Consiglio generale del Consorzio stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 settembre 1965 SARAGAT MORO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 57. - VILLA
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