Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 dic 1965
Gli sportivi, all'atto della affiliazione o iscrizione alle società o associazioni sportive aderenti alle Federazioni sportive del C.O.N.I., debbono presentare un certificato, rilasciato dal sanitario che ha effettuato la vaccinazione, che comprovi l'avvenuta vaccinazione antitetanica. L'affiliazione o la iscrizione non potrà essere mantenuta se l'affiliato o l'iscritto non si sottoporrà alle rivaccinazioni quadriennali. Per gli sportivi sono tenuti alle vaccinazioni e rivaccinazioni gli enti gestori per l'assicurazione generale di malattia presso i quali essi sono eventualmente iscritti quali lavoratori, ovvero i Comuni, che sono eventualmente obbligati all'assistenza sanitaria a loro favore. In mancanza, la vaccinazione deve essere effettuata dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto, o da un medico militare, a spese dell'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-07;1301#art-4